| | Condizioni di fornitura e di pagamento della RAUMEDIC AG |  | Condizioni di fornitura e di pagamento della RAUMEDIC AG | I. Generalità
1. Le nostre forniture, prestazioni e offerte avvengono esplicitamente sulla base delle seguenti condizioni che varranno anche per tutti i futuri rapporti commerciali anche se non accordate di nuovo esplicitamente. Al più tardi con la presa in consegna della merce o della prestazione queste condizioni si considerano accettate. Con la presente si fa opposizione a controcondizioni del compratore dietro indicazione delle sue condizioni generali di contratto. Le deroghe a queste condizioni sono efficaci esclusivamente se confermate da noi per iscritto. 2. Facciamo presente che elaboriamo i dati del compratore relativi al nostro rapporto di affari in ottemperanza alla legge tedesca sulla tutela dei dati (Bundesdatenschutzgesetz).
II Offerta e stipulazione del contratto
1. Ove non esplicitamente menzionato diversamente le nostre offerte non sono vincolanti. Modelli e campioni sono indicazioni concomitanti non vincolanti. Contratti stipulati e accordi diventano vincolanti solo con la nostra conferma scritta dell’ordine o con la nostra fornitura, nel qual caso la fattura sostituisce la conferma dell’ordine. 2. Nel conferimento dell’ordine con diciture del tipo “alle solite condizioni” si intende in ogni caso solo l’esecuzione e non il prezzo. Per la denominazione del prodotto è solo significativa la denominazione degli articoli RAUMEDIC. La citazione addizionale della denominazione dell’articolo da parte del cliente non è vincolante. 3. La nostra consulenza orale e scritta sull’applicazione tecnica non è vincolante – neanche relativamente a diritti di proprietà industriale di terzi – e non esonera il compratore dal controllo dei nostri prodotti relativamente all’adeguatezza per il procedimento e gli obiettivi perseguiti.
III. Prezzi
1. I nostri prezzi si intendono, se non concordato diversamente, franco stabilimento o franco deposito con pagamento addizionale di confezione e spedizione e IVA valida il giorno di consegna. 2. Ove non esplicitamente concordato diversamente i prezzi non sono vincolanti e si basano sugli attuali fattori di costo. Se entro il giorno di consegna si verificano cambiamenti dei fattori di costo, per es. dovuti ad un aumento dei prezzi delle materie prime o ad aumenti dei salari ci riserviamo un corrispondente adeguamento dei nostri prezzi. 3. Per ordini per i quali non sono stati concordati prezzi valgono i nostri prezzi vigenti nel giorno di consegna. 4. Per prodotti fabbricati appositamente per il cliente il prezzo netto minimo dell’ordine è pari a 1.000 EUR. 5. I prezzi di vendita e tutte le offerte e i calcoli si intendono, se non concordato esplicitamente in modo diverso, in EUR.
IV. Condizioni di pagamento
1. Se non è stato preso un accordo diverso tramite un contratto individuale sul modo di pagamento, vale quanto segue: entro 10 giorni dalla data della fattura con lo sconto del 2%, calcolato sul valore dei prodotti (esclusi i costi per confezione, spedizione e simili), entro 30 giorni dalla data della fattura al netto se nel listino dei prezzi non sono presenti altre condizioni di pagamento dipendenti dal programma. Non viene concesso alcuno sconto sui costi degli utensili né in caso di valore netto inferiore ai 305,--EUR. Lo sconto di cui sopra viene concesso a condizione che tutti gli impegni di pagamento di precedenti consegne siano stati interamente soddisfatti. Il pagamento deve avvenire indipendentemente da qualsiasi vizio contestato. Il luogo di adempimento per i pagamenti è Münchberg. 2. La sospensione di pagamenti e l’addebito sono possibili solo, se non diversamente concordato, quando la controrichiesta del compratore è dimostrata in modo incontestabile è passata in giudicato. 3. Oltre il termine di pagamento subentra la mora senza che siano necessari solleciti. L’acquirente entra anche in mora se non paga in seguito a un sollecito che avviene dopo la scadenza del termine di pagamento. 4. Cambiali e assegni vengono solo assunti come titolo di pagamento alla riscossione; per questi titoli non garantiamo una presentazione e protestazione puntuale. In caso di accettazione di cambiali vengono calcolati tassi di sconto e costi che ne derivano e ci riserviamo il diritto di richiedere in ogni momento il pagamento in contanti contro restituzione del documento. In caso di pagamento con assegni lo sconto vale solo se l’assegno c’è pervenuto entro il termine di pagamento. In caso di accettazione di cambiali non vengono concessi sconti. 5. In caso di mora nel pagamento tutte le fatture non ancora in scadenza e gli importi di cambiali scadono e sono immediatamente esigibili per vie legali. In caso di mancata osservanza delle condizioni di pagamento o di circostanze tali da diminuire il castelletto dell’acquirente siamo autorizzati a prendere a riporto il nostro intero credito senza riguardo della scadenza e a rendere immediatamente esigibili cambiali non ancora scadute. Inoltre siamo autorizzati a pretendere il pagamento anticipato o la fornitura di garanzia per forniture non ancora eseguite. Se il pagamento anticipato o la fornitura di garanzia non vengono prestati entro un termine adeguato siamo autorizzati a recedere dal contratto relativamente alle prestazioni non ancora eseguite con la conseguenza di estinguere i diritti dell'acquirente relativamente alle prestazioni non ancora eseguite. 6. Siamo autorizzati a compensare tutti i nostri crediti nei confronti dell’acquirente con tutti i crediti che l’acquirente ha nei nostri confronti a motivo di forniture o di altre cause giuridiche.
V. Riserva di proprietà e altre garanzie
1. La merce rimane di nostra proprietà fino al pagamento completo di tutte le pretese, anche sorte successivamente, contro l’acquirente, a motivo di rapporti commerciali. 2. Lavorazione e modifiche della merce con riserva di proprietà da noi fornita avvengono con esclusione dell’acquisto di proprietà conformemente al §950 BGB [N.d.T. BGB = Bürgerliches Gesetzbuch, codice civile tedesco], sempre su nostro ordine, ma senza obblighi da parte nostra. Le merci lavorate servono come nostra assicurazione solo per l'ammontare del valore della merce con riserva di proprietà. In caso di una lavorazione da parte dell’acquirente con altre merci a noi non appartenenti ci spetta la comproprietà dei nuovi prodotti in base alla percentuale di valore (valore calcolato) con la conseguenza che si tratta ora di merci con riserva di proprietà nel senso di queste condizioni. 3. L’acquirente è autorizzato a elaborare e a vendere la merce con riserva di proprietà secondo le normali procedure commerciali. 4. Già adesso l’acquirente cede con la presente, a titolo di garanzia, tutti i crediti di cui gode, compreso crediti di saldo di conti correnti, di un’elaborazione e lavorazione o un collegamento delle merci da noi fornite; ciò vale analogamente per i diritti dell’acquirente per qualsiasi causa giuridica (assicurazione, atto illecito ecc.) relativamente alla merce con riserva di proprietà. La cessione si limita al valore delle merci fornite in base alle nostre fatture. Se il cliente dell’acquirente ha escluso la cessione di crediti nei suoi confronti, l’acquirente e noi siamo in rapporti interni come se i sopraccitati crediti, di qualsiasi tipo, a noi ceduti precedentemente, fossero stati a noi ceduti in forma valida. Veniamo autorizzati dall’acquirente a far valere il credito a suo nome per la nostra fattura non appena l’acquirente, a norma del sottostante regolamento non è più autorizzato a riscuotere il credito a proprio nome. 5. Autorizziamo in modo revocabile l’acquirente a riscuotere crediti per le sue fatture a proprio nome. Non appena l’acquirente non soddisfa un’obbligazione nei nostri confronti o si presenta una circostanza nominata al capitolo IV, paragrafo 6, su nostra richiesta l’acquirente ci presenta la cessione e ci fornisce informazioni e documenti necessari. Siamo anche autorizzati a presentare direttamente la cessione ai debitori dell’acquirente e a richiedere loro il pagamento a noi. 6. La merce consegnata non può essere pignorata né trasferita di proprietà a titolo di garanzia senza la nostra approvazione. In caso di accessi di terzi alla nostra merce con riserva di proprietà l’acquirente farà presente la nostra proprietà, ci informerà immediatamente e ci presterà ogni aiuto necessario per la tutela dei nostri diritti. 7. In caso di comportamento dell’acquirente contrario al contratto – in particolare in caso di mora nel pagamento – siamo autorizzati a far valere la nostra riserva di proprietà e a pretendere l’immediata restituzione della merce con riserva o a ottenerne, per mezzo di procuratori, la diretta proprietà o eventualmente a pretendere la cessione dei diritti di restituzione dell’acquirente nei confronti di terzi. L’esercizio della riserva di proprietà non comporta il recesso del contratto. 8. Se il valore delle garanzie a noi spettanti supera complessivamente di più del 20% il valore dei nostri crediti, su richiesta dell’acquirente siamo tenuti al rilascio corrispondente di garanzie di nostra scelta. 9. L’acquirente deve assicurare sufficientemente contro incendi e furti la merce con riserva di proprietà. Già ora ci vengono ceduti, in caso di danni, i diritti nei confronti delle assicurazioni per l’ammontare del valore della merce con riserva di proprietà.
VI. Tempo di consegna, ritardo di consegna
1. Il luogo di adempimento delle consegne è Münchberg o la sede dello stabilimento o del deposito incaricato della consegna. I termini di consegna o delle prestazioni sono mantenuti se entro la loro scadenza l’oggetto consegnato ha lasciato lo stabilimento o ne è stata comunicata la disponibilità alla spedizione o se è stata fornita la prestazione. 2. Il termine di consegna o di prestazione viene procrastinato adeguatamente in caso di agitazioni sindacali, in particolare di sciopero o serrata e al presentarsi di impedimenti imprevedibili che si trovano al di fuori della nostra sfera di influenza, nella misura in cui si può provare che tali impedimenti hanno influito significativamente sulla fabbricazione o sulla consegna dell'oggetto della fornitura o sull’esecuzione della prestazione. Ciò vale anche se si verificano tali circostanze dai nostri fornitori o in caso di mancata autofornitura di materiali necessari nonché se questi si verificano durante il nostro ritardo. In caso di superamento del termine da lungo tempo sia noi che l’acquirente – dopo aver stabilito una proroga – siamo autorizzati a recedere dal contratto. In casi importanti comunicheremo il prima possibile all’acquirente inizio e fine di tali impedimenti. 3. L’acquirente può recedere dal contratto senza fissazione di un termine, se l’intera prestazione diventa per noi definitivamente impossibile prima del passaggio del rischio. L’acquirente può inoltre recedere dal contratto se in caso di un ordine l’esecuzione di una parte della fornitura diventa impossibile ed egli ha un interesse giustificato a rifiutare la fornitura parziale. In caso contrario l’acquirente deve pagare il prezzo contrattuale della fornitura parziale. Lo stesso vale in caso di impossibilità soggettiva da parte nostra. Inoltre vale il capitolo IX. Se si presenta l’impossibilità oggettiva o soggettiva durante la mora nell’accettazione o se l’acquirente ne è il solo o principale responsabile, rimane obbligato al pagamento del corrispettivo. 4. Se entriamo in mora e da ciò deriva un danno per l’acquirente, questo è autorizzato a pretendere un danno da ritardo pari allo 0,5% per ogni settimana intera di mora, per un massimo complessivo del 5% del valore di quella parte della fornitura complessiva che a causa della mora non può essere usata per tempo o come da contratto. Se l’acquirente – fatte salve le eccezioni di legge – ci impone una proroga adeguata e questa non viene mantenuta, è autorizzato, nell'ambito delle disposizioni di legge, al recesso dal contratto. Ulteriori diritti derivanti da ritardi di fornitura si determinano esclusivamente in base al capitolo IX di queste condizioni. 5. La merce dichiarata pronta alla spedizione deve essere ritirata immediatamente alla scadenza del tempo di consegna e se ciò non avviene siamo autorizzati, a nostra scelta, a spedirla o a immagazzinarla a nostra discrezione a spese e a rischio e pericolo dell’acquirente; lo stesso vale se la spedizione non può essere effettuata per cause non imputabili a noi. Con la dichiarazione della disponibilità alla spedizione la merce si considera consegnata e può essere messa in conto. 6. Il tipo di trasporto, il mezzo di spedizione, la via di trasporto, tipo e dimensioni dei necessari mezzi di protezione e la scelta dello spedizioniere o del vettore nonché la confezione sono lasciati alla nostra scelta. Ciò avviene a nostra discrezione e con la diligenza del buon padre di famiglia con l'esclusione di qualsiasi responsabilità. La merce viene solo assicurata su richiesta esplicita dell’acquirente e a suo carico. 7. Sono ammesse forniture parziali. Siamo autorizzati a un’eccedenza o a una mancanza del 10% della quantità di fornitura, del 20% in caso di produzione fuori serie.
VII. Passaggio del rischio
1. Con la consegna allo spedizioniere o al vettore o al più tardi all‘uscita dallo stabilimento o dal magazzino il rischio, se non concordato diversamente, passa in ogni caso all’acquirente. 2. Reclami a causa di forniture incomplete, viziate o errate devono pervenirci immediatamente per iscritto entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della merce. Altrimenti le forniture si considerano autorizzate.
VIII. Diritti per vizi
Per vizi materiali o vizi giuridici della fornitura, escludendo ulteriori diritti - con la riserva del capitolo IX – garantiamo quanto di seguito descritto.
Vizi materiali
1. Tutte le parti o le prestazioni che presentano, entro il periodo di prescrizione, un danno, ammesso che tale danno non fosse già presente nel momento del passaggio del rischio, sono, a nostra scelta, da riparare o da fornire nuovamente. 2. In caso di contestazione di vizi i pagamenti dell’acquirente possono essere trattenuti in una misura corrispondente a un adeguato rapporto rispetto ai vizi materiali riscontrati. L’acquirente può solo trattenere i pagamenti se ricorre in garanzia per vizi sulla cui validità non può sorgere alcun dubbio. Se la contestazione di un difetto è avvenuta a torto, siamo autorizzati a pretendere noi stessi dall’acquirente il rimborso delle spese che ne sono derivate. 3. Dapprima ci viene garantita la possibilità di esatto adempimento entro un termine adeguato. Nel caso in cui l’esatto adempimento non sia riuscito, l’ordinante - fatta salva qualsiasi pretesa di risarcimento dei danni conformemente al capitolo IX – può recedere dal contratto o diminuire il compenso. 4. Non sussistono diritti per vizi della merce in caso di deviazioni insignificanti dalla qualità concordata, in caso di compromissione insignificante dell'utilizzabilità, in caso di usura naturale o danni provocati, dopo il passaggio del rischio, da trattamento errato o negligente, sollecitazione eccessiva o mezzi di esercizio inadeguati. Siamo autorizzati a declinare reclami se l’acquirente non ci ha presentato il pezzo difettoso entro 4 settimane dal reclamo; ciò non vale se la presentazione del pezzo non dovesse essere possibile a causa della sua natura, del montaggio ecc.. 5. Diritti dell’acquirente a causa di spese necessarie per l’esatto adempimento, in particolare le spese di trasporto, viabilità, lavoro o materiali sono esclusi se le spese aumentano perché l’oggetto della fornitura è stato portato successivamente in un posto diverso dalla sede dell’acquirente, a meno che il trasporto non sia dovuto alla sua destinazione d'uso. 6. Sussistono diritti di regresso dell’acquirente nei nostri confronti conformemente al §478 BGB (Rückgriff des Unternehmers – Regresso dell’imprenditore) solo quando l’acquirente non ha preso accordi con il suo compratore che vanno al di là dei diritti garantiti dalla legge per vizi materiali. Per l’estensione del diritto di regresso nei nostri confronti ai sensi del §478 comma 2 BGB vale inoltre conformemente il n. 5.
Vizi giuridici
7. Se dobbiamo effettuare una fornitura in base a disegni, modelli, campioni o con l’impiego di pezzi messi a disposizione dall’acquirente, l’acquirente garantisce per questo che non vengano con questo lesi i diritti di proprietà di terzi nel paese di destinazione della merce. Avvertiremo l’acquirente di diritti a noi noti. L’acquirente ci deve esonerare da pretese di terzi e deve fornire il risarcimento del danno provocato. Se ci viene proibita da parte di terzi la produzione o la consegna con l’appello a un suo diritto di proprietà, siamo autorizzati – senza controllare la situazione giuridica – a interrompere i lavori fino al chiarimento della situazione giuridica da parte dell’acquirente o di terzi. Se a causa del ritardo la continuazione dell’ordine non è più accettabile, siamo autorizzati alla recessione. 8. Se non concordato diversamente siamo obbligati a prestare la fornitura priva di diritti di proprietà industriale e diritti di autore solo nel paese del luogo di fornitura. Se l’impiego dell’oggetto fornito provoca la violazione di diritti di proprietà industriale e diritti d’autore, a nostre spese procureremo all'acquirente il diritto di ulteriore uso o modificheremo l’oggetto della fornitura in modo tale da evitare la violazione del diritto di proprietà. 9. Se ciò non fosse possibile a condizioni economiche ragionevoli o entro un termine adeguato, l’acquirente è autorizzato a recedere dal contratto. Sotto i citati presupposti spetta anche a noi il diritto di recedere dal contratto. 10. Inoltre esonereremo l'acquirente da pretese dimostrate in modo non controverso o passate in giudicato del relativo proprietario del diritto di proprietà. 11. Gli obblighi citati da noi nel numero 9 valgono con la riserva del capitolo IX esclusivamente nel caso di violazione di diritti di proprietà o diritti di autore. Valgono solo se
- l’acquirente ci ha informato immediatamente di violazioni del diritto di proprietà o del diritto di autore,
- l’acquirente ci supporta in misura adeguata per la difesa dei diritti esercitati o ci permette l’esecuzione delle misure di modifica conformemente al n. 7,
- ci vengono riservate tutte le misure di difesa compresi regolamenti extragiudiziali,
- il difetto di diritto non si basa su un’istruzione o particolari prescrizioni dell’acquirente e
- la violazione del diritto non è stata provocata dal fatto che l’acquirente ha modificato autonomamente l’oggetto della fornitura, lo ha impiegato in modo non previsto dal contratto o ha provocato in altro modo la violazione del diritto di proprietà.
| IX. Responsabilità
1. Sono esclusi diritti al risarcimento di danni o al rimborso delle spese dell’acquirente, indipendentemente dal motivo, in particolare a causa della violazione di obblighi di rapporti obbligatori o di trattamento non permesso, fatto salvo quanto previsto al n. 2 e 3. 2. Per danni non causati all’oggetto stesso della fornitura, rispondiamo – per qualsiasi causa giuridica – solo a) in caso di dolo, b) in caso di colpa grave del proprietario/degli organismi o dell’impiegato dirigente, c) in caso di lesione colpevole della vita, del corpo, della salute, d) in caso di vizi da noi taciuti in modo doloso o di cui abbiamo garantito l’assenza, e) in caso di vizi dell'oggetto della fornitura per quanto se ne risponde conformemente alla legge sulla responsabilità per danni cagionati da prodotti difettosi (Produkthaftungsgesetz) per danni alle cose o alle persone per oggetti ad uso privato. 3. In caso di violazione colpevole di fondamentali obblighi contrattuali rispondiamo anche in caso di colpa grave di impiegati non dirigenti e in caso di colpa lieve, in tal caso limitatamente a danni tipici contrattuali, ragionevolmente prevedibili. Nel caso succitato di colpa lieve, la nostra responsabilità è limitata all'importo di 250.000 EUR per ogni caso di danno. 4. Le disposizioni di legge sull’onere della prova persistono indipendentemente dalle succitate regole.
| X. Prescrizione
Tutti i diritti dell'acquirente - indipendentemente dalle cause giuridiche - cadono in prescrizione dopo 12 mesi. Per diritti al rimborso dei danni conformemente al capitolo IX, n. 2 da a ad e valgono i termini previsti dalla legge. Tali termini valgono anche per vizi di un’opera o per oggetti della fornitura che sono stati impiegati per un’opera conformemente al loro modo d’impiego usuale e ne hanno causato i vizi.
XI. Tolleranze
1. Per tubi flessibili e profili con l’eccezione degli articoli in materiali schiumati valgono come concordate, per quanto non indicato in norme DIN e norme di fabbrica concordate o in altri accordi (per es. in condizioni tecniche di fornitura e disegni RAUMEDIC) le seguenti tolleranze:
- per profili, per quanto misurabili:
larghezza, altezza e diametro, DIN 16941-3A, sehr grob (molto approssimativo); - per tubi flessili isolanti / dimensioni speciali: in conformità a DIN 40621 “Isolierschläuche B (gewebelos)” (tubi flessibili isolanti B (non in tessuto):
diametro interno: ± 5% spessore pareti:: ± 10%
- per altri tubi flessibili:
diametro interno: fino a 5 mm +0,1/-0,2 mm da 5 a 8 mm +0,2/-0,3 mm oltre 8 mm +2,5%/-3%
Spessori pareti: fino a 0,7 mm +0,1/-0,1 mm da 0,7 a 1,5 mm +0,15/-0,15 mm oltre 1,5 mm ± 10%
- Per lunghezze di fabbricazione (incluso silicone) valgono tolleranze di lunghezza misurate a temperatura ambiente direttamente dopo la produzione, per profili e tubi flessibili conformemente a DIN 16941-3 A, per fasci e rulli: ±2%.
| in caso di tubi flessibili e profili in silicone valgono tolleranze di forma secondo DIN 7715 E3. 2. I dati di durezza Shore si intendono per un intervallo di tolleranza di ±3 per termoplasti e di ±5 per elastomeri. Deviazioni usuali in caduta, peso e colore non sono motivi di reclamo della fornitura. Illustrazioni, dimensioni e pesi nelle nostre liste, condizioni tecniche di fornitura, norme di opera, offerte e conferme dell’ordine sono solo approssimativi. Deviazioni di dimensioni, peso, numero di pezzi e qualità sono ammissibili nei limiti di comuni tolleranze o conformemente alle relative norme. Non ci si assume la responsabilità dell’osservanza.
XII. Diritti d'autore e di proprietà industriale, sagome e utensili
1. Ci riserviamo tutti i diritti di proprietà e d’autore per disegni, campioni e simili informazioni che possono essere resi accessibili a terzi solo previa nostra approvazione. 2. Rivendichiamo il diritto esclusivo di fabbricazione per il relativo articolo su progetti, disegni e utensili da noi creati. La cessione e la riproduzione di questa documentazione e di utensili, l’impiego e la comunicazione del loro contenuto sono vietati, a meno che non esplicitamente autorizzati. Contravvenzioni obbligano al risarcimento dei danni. Tutti i diritti rimangono riservati nel caso di assegnazione di brevetti o registrazione di modelli di utilità. L’acquirente si assume la responsabilità perché la produzione e la consegna di oggetti prodotti secondo le sue indicazioni non violino i diritti di proprietà di terzi. Sagome, maschere ed altri dispositivi rimangono nostra proprietà esclusiva anche se ne sono state messe in conto le spese all'ordinante. 3. Se produciamo o ci procuriamo modelli, sagome, utensili o altri dispositivi per la forma su incarico del cliente, mettiamo in conto per questi separatamente una parte dei costi. Poiché questa partecipazione ai costi non copre il progetto, la costruzione, il collaudo, il know-how e la manutenzione, i modelli, le sagome e gli utensili, compresi gli accessori, rimangono di nostra proprietà. Lo stesso vale per modifiche, modelli sostitutivi, utensili e sagome successive. Le spese per utensili, sagome e simili sono pagabili compresa l'IVA con la fatturazione. Dopo 3 anni dall’ultima fornitura dell’articolo con questi prodotto non siamo più tenuti alla loro conservazione.
XIII. Foro competente e varie
Come foro competente per qualsiasi pretesa od obbligazione delle parti, come anche per crediti di cambiali e assegni, indipendentemente dal luogo di pagamento, si stabilisce la competenza della pretura di Hof, indipendentemente dall’ammontare del valore della causa. 2. Se il partner contrattuale sospende il pagamento o se viene richiesta la procedura di insolvenza sul suo patrimonio o una procedura di concordato extragiudiziale, RAUMEDIC è autorizzata a recedere dalla parte non adempiuta del contratto. 3. Si applica il diritto tedesco. È esclusa l’applicazione della Convenzione di Vienna dell’11.4.1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG).
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